14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 673 del 15 gennaio 2014
Testo massima n. 1
La sospensione necessaria del giudizio civile, secondo quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp, att. cod. proc. pen., richiede l’identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi, con l’eccezione delle limitate ipotesi previste dall’art. 75, terzo comma, cod. proc. pen. Ne discende che, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non rileva la pendenza di un procedimento penale per falsità della relata di notifica dell’atto di opposizione, quando nel giudizio civile tale falsità sia stata oggetto non di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validità o esistenza della notificazione.
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