14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 6763 del 21 marzo 2014
Testo massima n. 1
La notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome [ o nell’interesse ] della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione – che costituisce la “ratio” dell’art. 479 cod. proc. civ. – di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome [ o nell’interesse ] del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore.
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