14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2095 del 30 gennaio 2014
Posted at 17:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l’autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell’art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell’art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.
[adrotate group=”17″]