14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4564 del 26 febbraio 2014
Testo massima n. 1
Il verbale di conciliazione giudiziale, che ha natura di atto negoziale ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. cod. civ., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Ne consegue che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]