14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8405 del 10 aprile 2014
Testo massima n. 1
Costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, la richiesta di ripetizione dei canoni di locazione superiori alla misura legale versati anche nel corso di causa, ovvero successivamente alla data di proposizione della domanda, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la pretesa originaria, e comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, senza che possa estendersi analogicamente a tale fattispecie l’ipotesi eccezionale di condanna in futuro di cui all’art. 664, primo comma, cod. proc. civ., la quale consente, a chi abbia intimato sfratto per morosità, di ottenere l’ingiunzione per il pagamento, oltre che dei canoni già scaduti, anche dei canoni da scadere.
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