14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11359 del 22 maggio 2014
Testo massima n. 1
L’art. 182, primo comma, c.p.c., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma terzo, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal gudice dell’appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso.
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