Cass. pen. n. 134 del 12 gennaio 1990

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p., non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, sicché l'elemento temporale non deve essere considerato come notevole protrarsi del rapporto nel tempo, essendo anche sufficiente uno svolgersi dell'attività associativa per breve periodo.

Testo massima n. 2


La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 61, n. 7 c.p., è compatibile con il reato di truffa in danno dell'Aima, di cui all'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898.

Testo massima n. 3


La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e deve essere subordinato ad una valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., sicché il diniego ben può essere motivato richiamando gli stessi elementi in base ai quali è stato giustificato il rifiuto della concessione delle attenuanti generiche.

Testo massima n. 4


Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere la legge non richiede la apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite. (Fattispecie relativa ad imputati, amministratori di società esportatrici e società cooperative, i quali, utilizzando le rispettive varie società, avevano architettato una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustificare una maggiore quantità di merce da esportare, così da ottenere contributi ed agevolazioni in danno dell'Aima ed altri enti).

Normativa correlata