14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 134 del 12 gennaio 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere, di cui all’art. 416 c.p., non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, sicché l’elemento temporale non deve essere considerato come notevole protrarsi del rapporto nel tempo, essendo anche sufficiente uno svolgersi dell’attività associativa per breve periodo.
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Testo massima n. 1
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all’art. 61, n. 7 c.p., è compatibile con il reato di truffa in danno dell’Aima, di cui all’art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898.
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