14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3116 del 17 marzo 1995
Testo massima n. 1
La «disposizione relativa alla servitù» la quale, ai sensi dell’art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da fatta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù [ che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia ].
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Testo massima n. 2
Perché la servitù risulti costituita per destinazione dell’unico proprietario dei due fondi non è sufficiente che, nel momento in cui entrambi cessano di appartenere solo a lui, nulla sia disposto sulla sorte del rapporto di servizio che egli abbia in precedenza stabilito tra di loro, ma è necessario — tra le altre condizioni — che risulti accertato l’effettivo, pregresso rapporto di soggezione in cui uno dei fondi sia stato posto nei confronti dell’altro, si da trarne utilità e da riprodurre, in via di fatto, il rapporto corrispondente al contenuto di una servitù. Al silenzio dell’atto sulla sorte del rapporto di servizio è attribuito lo specifico significato di mantenere ferma la situazione di fatto a condizione che un tale rapporto tra i fondi sussista e risulti provato.
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