14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6352 del 19 marzo 2014
Testo massima n. 1
L’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l’atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l’erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest’ultimo – peraltro regolarmente costituitosi – fosse la sola controparte dell’appellante, sia la duplice circostanza che l’atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell’appellato ].
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