14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1990 del 29 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In virtù dell’equiparazione funzionale tra l’ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace [ già messo di conciliazione ], contenuta nell’art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest’ultimo, in difetto assoluto dell’autorizzazione del presidente della corte d’appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell’atto al notificato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]