14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6542 del 20 marzo 2014
Testo massima n. 1
La proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f ], della legge 28 dicembre 2005, n. 263, è applicabile, in forza dell’art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi. [ Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 7 gennaio 2008, per il decorso del termine annuale per l’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, scaduto il 5 gennaio 2008, in giornata di sabato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 ].
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