Cass. civ. n. 24695 del 13 settembre 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Svolgimento da parte del CTU di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito - Possibilità di interlocuzione assicurata alle parti - Nullità della consulenza - Esclusione - Fondamento.
Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.