Cass. civ. n. 24695 del 13 settembre 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Svolgimento da parte del CTU di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito - Possibilità di interlocuzione assicurata alle parti - Nullità della consulenza - Esclusione - Fondamento.


Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 3086 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 195
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.