Cass. pen. n. 24690 del 16 novembre 2022

Testo massima n. 1


DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - Giudizio per cassazione - Revoca del difensore - Nomina del nuovo difensore prima della celebrazione del giudizio - Diritto alla presentazione di motivi nuovi - Sussistenza.


In tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall'imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4283 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

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