Cass. pen. n. 24690 del 16 novembre 2022
Testo massima n. 1
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - Giudizio per cassazione - Revoca del difensore - Nomina del nuovo difensore prima della celebrazione del giudizio - Diritto alla presentazione di motivi nuovi - Sussistenza.
In tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall'imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4