Cass. civ. n. 24677 del 13 settembre 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE Rinuncia alla prescrizione - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Onere di riproposizione in appello - Esclusione - Limiti.


La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24113 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2937
Cod. Proc. Civ. art. 343
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 346