14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13534 del 20 giugno 2011
Testo massima n. 1
La “disposizione relativa alla servitù” la quale, ai sensi dell’art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da “facta concludentia”, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù [ che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia ]. Ne consegue che non è oggettivamente incompatibile con l’effetto naturale di costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia la clausola con cui le parti del contratto – il quale determini la scissione dell’originario dominio unico in due proprietà distinte, l’una in situazione di asservimento rispetto all’altra – prevedano un diritto personale di parcheggio, non trasmissibile “mortis causa”, né cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente, da esercitarsi su di una strada rimasta in proprietà del venditore.
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