14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1853 del 18 marzo 1986
Testo massima n. 1
In tema di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, la locuzione «stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi», contenuta nell’art. 1062 c.c., va riferita tanto all’ipotesi di proprietario singolo quanto a quella di più proprietari in comunione fra loro, dato che, sia nell’uno che nell’altro caso, si configura l’estremo essenziale dell’unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto di subordinazione che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù.
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