14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 10030 del 8 maggio 2014
Testo massima n. 1
L’erronea indicazione, nella relazione di cui all’art. 148 c.p.c., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo – familiare convivente o domestica – con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell’atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l’atto ricevuto.
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