14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3262 del 4 aprile 1987
Testo massima n. 1
In tema di scioglimento di comunioni, l’ordinanza, con la quale il giudice istruttore, a norma dell’art. 789 c.p.c., dichiara esecutivo, e rende quindi vincolante per i condividenti il progetto divisionale predisposto e depositato in cancelleria, postula che il decreto di fissazione dell’udienza per la discussione del progetto medesimo sia stato comunicato ai procuratori delle parti costituite e che tali procuratori non abbiano sollevato contestazioni, mentre non richiede che detta comunicazione sia fatta personalmente alle parti, o che esse si presentino di persona in quella udienza e non avanzino obiezioni, atteso che la suddetta declaratoria di esecutività del progetto di divisione non si ricollega al raggiungimento fra i soggetti in causa di un accordo di tipo contrattuale, ma discende dal mero riscontro di un loro contegno processuale non determinante l’insorgenza di lite [ con l’ulteriore conseguenza che il progetto dichiarato esecutivo si sottrae agli strumenti d’impugnazione degli atti negoziali, e che le eventuali irregolarità o nullità potranno essere fatte valere con i mezzi propri degli atti del processo, in sede di decisione del collegio sulle insorte contestazioni, ovvero, nel concorso dei rispettivi presupposti, con ricorso per cassazione o con «querela nullitatis» avverso l’ordinanza del giudice istruttore ].
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