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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11523 del 4 novembre 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11523 del 4 novembre 1995

Testo massima n. 1

La domanda di vendita all’incanto deve ritenersi contenuta in quella di scioglimento della comunione, che implica la richiesta di attuazione dei mezzi previsti dalla legge per realizzare lo scopo, tra i quali vi è la vendita del bene, se indivisibile, ai sensi dell’art. 720 c.c., ed, anche quando sia stata esplicitamente proposta solo in corso di causa, non deve essere, pertanto, notificata al convenuto contumace, ai sensi dell’art. 292 c.p.c.

Testo massima n. 2

Nel giudizio di scioglimento di comunione, la controversia che, ai sensi dell’art. 789 c.p.c., impedisce al giudice istruttore di disporre la vendita dell’immobile indivisibile con ordinanza, non si identifica con il mancato accordo di tutti i partecipanti alla comunione ma richiede la presenza di concrete obiezioni; ne consegue che la contumacia di uno o più interessati non è di ostacolo alla ordinanza di vendita.

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