14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 880 del 23 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell’udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell’art. 789, secondo comma, c.p.c., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che – dopo aver dichiarato, con ordinanza, l’esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l’estrazione dei lotti – proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell’ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti – e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni – disponga l’assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
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