14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7785 del 8 giugno 2001
Testo massima n. 1
Nel caso di comproprietà di beni gravati da un diritto di usufrutto, la partecipazione dell’usufruttuario al giudizio di divisione si rende necessaria nella sola ipotesi di comunione ereditaria, e sempreché l’usufruttuario rivesta, altresì, la qualità di erede [ art. 713 c.c. ], ma non in caso di divisione convenzionale, dovendo ritenersi consentito ai comproprietari, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire fra di essi lo scioglimento della comunione stessa [ art. 784 c.p.c. ], senza che, in tale giudizio, l’usufruttuario acquisti la veste di litisconsorte necessario.
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