14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2364 del 22 aprile 1981
Testo massima n. 1
Qualora durante il giudizio di divisione relativo ad immobile non comodamente divisibile uno dei condividenti ceda ad un terzo la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il cessionario di detta quota, ove intervenga nel processo, sta in giudizio in nome proprio come attuale titolare del rapporto sostanziale controverso, in qualità di parte dotata di piena autonomia processuale, mentre il cedente, che non venga estromesso dal giudizio, assume la veste di sostituto processuale, munito, in quanto tale, di un potere dispositivo subordinato alla volontà del cessionario medesimo. Ne consegue che, in siffatta situazione, il potere di chiedere o meno l’attribuzione del bene ai sensi del’art. 720 c.c. spetta al cessionario della quota, e non al cedente.
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