14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 234 del 14 gennaio 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio di divisione dell’eredità litisconsorte necessario è colui che si è reso cessionario della quota ereditaria e non l’erede cedente, giacché quest’ultimo pur conservando la qualità di erede, è normalmente privo di uno specifico interesse alla divisione, non essendo più partecipe della comunione ereditaria.
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