Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3788 del 22 giugno 1982

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3788 del 22 giugno 1982

Testo massima n. 1

La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, né per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditaria. Nell’ipotesi di cessione di quote ereditarie, legittimi contraddittori, nelle operazioni divisionali, sono i cessionari e non i cedenti, i quali, pur conservando la qualità di eredi, sono usciti, in conseguenza dell’alienazione, dalla comunione ereditaria e, pertanto, sono rimasti privi di legittimazione in ordine alla divisione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze