Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7862 del 4 agosto 1990

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7862 del 4 agosto 1990

Testo massima n. 1

La disposizione dell’art. 784 c.p.c., secondo cui la divisione ereditaria deve essere proposta in confronto di tutti gli eredi, va coordinata all’altra previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui, nell’ipotesi di comunione ordinaria, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini, con la conseguenza che elemento caratterizzante ai fini del litisconsorzio è la partecipazione attuale alla comunione [ contitolarità dei diritti comuni ] con la conseguenza che, nell’ipotesi di cessione di quota ereditaria, litisconsorti necessari nel giudizio di divisione sono i cessionari della stessa e non gli eredi cedenti.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze