14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7862 del 4 agosto 1990
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 784 c.p.c., secondo cui la divisione ereditaria deve essere proposta in confronto di tutti gli eredi, va coordinata all’altra previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui, nell’ipotesi di comunione ordinaria, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini, con la conseguenza che elemento caratterizzante ai fini del litisconsorzio è la partecipazione attuale alla comunione [ contitolarità dei diritti comuni ] con la conseguenza che, nell’ipotesi di cessione di quota ereditaria, litisconsorti necessari nel giudizio di divisione sono i cessionari della stessa e non gli eredi cedenti.
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