14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 727 del 14 marzo 1973
Testo massima n. 1
Il giudizio di divisione ereditaria deve svolgersi in ogni grado con la partecipazione di tutti i coeredi, altrimenti la sentenza è inutiliter data, ma il ricorrente per cassazione non ha interesse a denunciare il difetto del contraddittorio nel grado d’appello per omessa citazione di alcuni partecipanti alla comunione, quando la sentenza risulti pronunciata anche nei confronti di costoro e quando, a tutti notificato il successivo ricorso per cassazione, coloro che si assume essere rimasti estranei alla precedente fase, non abbiano fatto valere, in sede di legittimità e secondo l’art. 327 comma 2 c.p.c., il vizio dell’impugnata sentenza, la quale ha così acquistato l’astratta possibilità di passare in giudicato anche per loro.
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