14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1680 del 23 marzo 1979
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui la notificazione dell’atto riassuntivo del giudizio di primo grado, vertente in materia divisoria, risulti affetta da nullità nei confronti di uno dei partecipanti alla comunione da sciogliere, rimasto assente in quella fase processuale, il giudice dell’appello non deve dichiarare l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., in quanto la riassunzione è già tempestivamente avvenuta con riguardo agli altri litisconsorzi necessari, ma, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., è tenuto a rimettere la causa al primo giudice per la integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
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