14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14654 del 11 giugno 2013
Testo massima n. 1
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell’art. 784 c.p.c., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall’attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne conseghe che, se, in fase di appello, l’appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio in forza dell’art. 331 c.p.c., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione.
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