Cass. civ. n. 2457 del 25 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1294
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332