Cass. civ. n. 2457 del 25 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento.


In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4455 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2506 quater
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1294
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332