14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7221 del 6 agosto 1997
Testo massima n. 1
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi o due parti del medesimo fondo appartenenti ad un proprietario unico siano stati da lui stesso posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che corrisponda al contenuto proprio di una servitù e che tale situazione sia stata lasciata inalterata quando i due fondi cessarono di appartenere al medesimo proprietario; mentre ad impedire la costituzione del diritto di servitù è necessario che nell’atto con cui si prevede la separazione sia contenuta una manifestazione di volontà contraria alla nascita del diritto.
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