14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20313 del 4 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall’osservazione reiterata di fenomeni naturali e socioeconomici di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all’art. 115 c.p.c., come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l’argomentazione di tipo presuntivo. Equità ed esperienza, tuttavia, costituiscono tecniche di apprezzamento dei fatti che, per quanto omogenee, non sono tra loro sovrapponibili; ne consegue che la quantificazione di una somma [ nella specie, concernente le prestazioni extra-contratto di un appalto ] può logicamente ascriversi a regole di esperienza solo quando abbia ad oggetto una prestazione di carattere usuale suscettibile di oscillazioni minime da caso a caso, oppure quando tale determinazione costituisca la risultante concreta di fatti notori e di nozioni di pratica comune.
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