14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25193 del 21 luglio 2002
Testo massima n. 1
In tema di decorrenza del termine per la proposizione della querela, la «notizia del fatto che costituisce il reato», dalla cui data, ai sensi dell’art. 124 c.p., inizia la detta decorrenza, non può precedere la consumazione dell’illecito, Ove però questa si protragga nel tempo, come nel caso di reato necessariamente o eventualmente permanente, il momento a cui deve aversi riguardo è quello in cui si realizzano gli elementi necessari del reato e non quello in cui cessa la consumazione. Pertanto, nel caso di truffa «contrattuale» commessa mediante induzione del soggetto passivo al versamento di un acconto, seguito dal rilascio di effetti cambiari soggetti a periodiche scadenze successive, il termine per la presentazione della querela ex art. 124 c.p. decorre non dalla cessazione degli effetti del reato [ che si avrebbe solo con la definitiva acquisizione da parte dell’agente della valuta di tutti i titoli cambiari ], ma fin dal versamento dell’acconto, in quanto è da tale momento, nel quale già si verifica un depauperamento del soggetto passivo con correlativo arricchimento dell’agente, che il reato medesimo risulta già perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, per cui ne diviene astrattamente possibile la conoscenza idonea a segnare l’inizio del termine di presentazione della querela.
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Testo massima n. 1
Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell’eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell’agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.
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