14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10428 del 17 luglio 1989
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi l’apologia, compiuta mediante scritte su edifici e cose mobili, di fatti posti in essere o propugnati dalle brigate rosse e cioè la lotta armata per il comunismo ed il sovvertimento dello stato cosiddetto imperialista, contrari all’ordinamento democratico e quindi al giuramento di fedeltà prestato dai militari stessi alla Repubblica ed ai doveri più specifici della disciplina.
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Testo massima n. 1
Non è configurabile il delitto di danneggiamento di edificio militare né quello di distruzione o deterioramento di cose mobili militari ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui [ art. 639 c.p. ] nell’ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l’aspetto dell’estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore. [ Nella specie scritte e disegni con vernice ].
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