Cass. pen. n. 1276 del 3 ottobre 1972

Testo massima n. 1


La introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare integra il reato di pascolo abusivo (art. 636 secondo comma c.p.) anche se si tratta di un singolo capo di bestiame, purché appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria. Pertanto anche l'introduzione di un singolo mulo integra il reato suddetto, giacché un insieme di muli costituisce una mandria.

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