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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1276 del 3 ottobre 1972

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1276 del 3 ottobre 1972

Testo massima n. 1

La introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare integra il reato di pascolo abusivo [ art. 636 secondo comma c.p. ] anche se si tratta di un singolo capo di bestiame, purché appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria. Pertanto anche l’introduzione di un singolo mulo integra il reato suddetto, giacché un insieme di muli costituisce una mandria.

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