Cass. civ. n. 24471 del 12 settembre 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Sentenza passata in giudicato - Deduzione di fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale anteriori al giudicato - Inammissibilità - Aliunde perceptum - Rilevanza solo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza - Fattispecie.


Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12664 del 2000

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.