Cass. pen. n. 20287 del 29 aprile 2004
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all'art.636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale».