14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9090 del 22 giugno 1990
Testo massima n. 1
Per la configurabilità del furto d’uso occorrono due elementi essenziali: il primo caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della res sottratta; l’altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l’uso, deve essere effettuata. Tale restituzione deve essere volontaria, e cioè deve presentarsi come libera attuazione dell’iniziale intenzione di restituire. Tutte le cause, pertanto, che determinano una coazione alla restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto, e così pure tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che impediscono la restituzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]