Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9090 del 22 giugno 1990

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9090 del 22 giugno 1990

Testo massima n. 1

Per la configurabilità del furto d’uso occorrono due elementi essenziali: il primo caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della res sottratta; l’altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l’uso, deve essere effettuata. Tale restituzione deve essere volontaria, e cioè deve presentarsi come libera attuazione dell’iniziale intenzione di restituire. Tutte le cause, pertanto, che determinano una coazione alla restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto, e così pure tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che impediscono la restituzione.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze