14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36373 del 5 settembre 2013
Testo massima n. 1
La fattispecie di furto punibile a querela dell’offeso, prevista dall’art. 626, comma primo, n. 3, c.p. – che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto – è configurabile quando siano state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti residui suscettibili di apprensione da parte dell’avente diritto mediante ulteriore raccolta. Ne deriva che tale ipotesi non è, invece, configurabile quando le operazioni di raccolta non siano state compiute ed a maggior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato, sussistendo, in tal caso l’ipotesi di furto comune di cui all’art. 624 c.p..
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