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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4215 del 21 febbraio 2014

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4215 del 21 febbraio 2014

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la “translatio iudicii” davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.

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