14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 243 del 7 febbraio 1973
Posted at 20:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali è irrilevante che l’apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novità e l’originalità delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall’art. 623 c.p. Ai fini del delitto previsto dall’art. 623 c.p. non è necessario che esista un brevetto per le scoperte, invenzioni o applicazioni tutelate.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]