Cass. civ. n. 2439 del 25 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.


La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 23141 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 299
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.