14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4264 del 2 febbraio 2006
Testo massima n. 1
Non sussistono gli estremi del reato di cui all’art. 617 bis c.p. [ installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ] qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.
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