14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10898 del 24 ottobre 1980
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in Massimario
Testo massima n. 1
Equivale alla «distruzione» della corrispondenza il sottrarla per un tempo apprezzabile alla disponibilità dell’avente diritto e ciò in considerazione del fatto che il ritardo nella sua consegna può, secondo i casi, rendere inutile la stessa o frustrare, comunque, il perseguimento dello scopo che si proponeva il mittente con il suo invio.
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