14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 122 del 10 gennaio 1995
Testo massima n. 1
È configurabile il concorso formale del delitto di furto con quello di sottrazione di corrispondenza, dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la segretezza e l’inviolabilità della corrispondenza nel secondo. Nel delitto di furto, inoltre, il dolo specifico, che si identifica nel fine di trarre profitto, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. Tale profitto, tuttavia, deve necessariamente derivare dall’impossessamento della cosa sottratta, e non dal suo danneggiamento o dalla sua sottrazione, perché in tal caso l’autore non agisce secondo il paradigma del furto, ma eventualmente del danneggiamento o del diverso reato voluto. Ne consegue, che per aversi il concorso formale, cioè la violazione, con azione unica, di entrambe le norme sanzionatrici, è indispensabile accertare, in concreto, se la sottrazione della corrispondenza altrui sia stata diretta, oltre che al fine di prenderne o farne prendere cognizione, anche al fine di trarre un profitto, di qualunque natura, dall’impossessamento.
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