Cass. civ. n. 24347 del 10 settembre 2024

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Differenza dagli atti di istruzione preventiva - Spettanza dei compensi per la fase decisoria - Sussistenza - Fondamento.


Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria, concludendosi con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile. Ciò comporta che le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21535 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2012 num. 140

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