Cass. pen. n. 24337 del 12 aprile 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Nomina del difensore di fiducia successiva al provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello cautelare - Avviso anche al nuovo difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di impugnazioni cautelari, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di appello, per effetto del rinvio operato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., deve essere effettuata al difensore di fiducia dell'indagato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche a quello che l'abbia acquisita successivamente, che, se intende intervenire in tale fase impugnatoria, ha l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore, posto che con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (Fattispecie in cui la nomina del nuovo difensore era stata comunicata tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza per la trattazione dell'appello "de libertate").
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.