14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32404 del 30 agosto 2010
Posted at 20:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network” [ ad esempio “facebook” ], nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima.
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