Cass. pen. n. 24267 del 20 marzo 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen. - Atti di autoerotismo in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori - Configurabilità del reato - Effettiva presenza di minori - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Integra il delitto di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., il compimento di atti di autoerotismo in un sito aperto o esposto al pubblico (nella specie nell'abitacolo di un'auto in sosta nei pressi di una spiaggia), in cui, in base ad un'attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilità della presenza di più soggetti minorenni, senza che degli stessi sia richiesta l'effettiva presenza.