Cass. pen. n. 8832 del 7 marzo 2011

Testo massima n. 1


Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

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