14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16864 del 2 maggio 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori [ art. 612 bis c.p. ] non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni [ art. 582 c.p. ], il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
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